REGIONE SICILIANA

In questa pagina: Pubblicazione di matrimoni - Regime patrimoniale dei coniugi - Celebrazione matrimoni civile - Matrimonio del cittadino stranieri in italia

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Pubblicazione di matrimonio

Col termine "pubblicazione di matrimonio" si intende il procedimento con il quale l'Ufficiale dello Stato Civile accerta l'insussistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio, "pubblicizzando" l'intenzione degli sposi con l'affissione in apposito spazio della casa comunale.

La pubblicazione deve essere richiesta all'Ufficio di Stato Civile del Comune dove ha la residenza uno dei futuri sposi, anche in caso di matrimonio religioso valido agli effetti civili.

Il procedimento consta di tre fasi:

1) avvio della pratica di matrimonio

La richiesta della pubblicazione deve essere effettuata da entrambi gli sposi presentandosi personalmente - o tramite persona che da essi ha ricevuto l'incarico con procura speciale - all'Ufficio di Stato Civile ove verranno rese le dichiarazioni prescritte e firmato l'apposito verbale.

Se gli sposi intendono contrarre matrimonio religioso valido agli effetti civili, devono essere muniti della richiesta del Parroco/ Ministro del culto.

2) istruttoria

La documentazione necessaria a comprovare l'esattezza delle dichiarazioni rese dagli sposi è acquisita d'ufficio presso i comuni di nascita e di residenza.

Per gli stranieri, si veda la scheda "Matrimonio del cittadino straniero in Italia".

Per situazioni particolari si veda il punto successivo (documentazione da presentare).

3) Esposizione delle pubblicazioni

Completata l'acquisizione della documentazione necessaria, l'Ufficiale di Stato Civile provvede:

- all'esposizione delle pubblicazioni presso l'apposito spazio della Casa Comunale
- a richiedere analoga esposizione al Comune di residenza dello/a sposo/a, se diverso da Sant'Agata Li Battiati

Le pubblicazioni devono rimanere esposte nei Comuni di Residenza di entrambi gli sposi per almeno 8 giorni interi.

Validità

Il matrimonio deve essere celebrato entro i 180 giorni successivi alla pubblicazione.

La celebrazione può avvenire in qualsiasi comune italiano.

Nel caso di matrimonio religioso gli interessati provvederanno, trascorsi i termini di legge, al ritiro del nullaosta alla celebrazione, da consegnare al Parroco o al Ministro di culto.

Nel caso di matrimonio civile da celebrarsi in comune diverso da quello di residenza degli sposi, gli stessi provvederanno a richiedere l'apposita delega.

REQUISITI

- maggiore età

- per le donne che avessero contratto un precedente matrimonio, decorrenza di 300 giorni dalla cessazione dello stesso

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Devono essere presentati dagli sposi, in sede di richiesta di pubblicazione, i seguenti documenti non acquisibili d'ufficio, qualora ricorra la particolare situazione:

- la richiesta di pubblicazione del Parroco o del Ministro del Culto, in caso di matrimonio religioso;

- nulla osta dello straniero che intende sposarsi in Italia;

- decreto del Tribunale di dispensa o riduzione dei termini di pubblicazione;

- decreto del Tribunale di autorizzazione a contrarre matrimonio in caso di parentela o affinità tra i coniugi (art. 87 c.c. );

- decreto del Tribunale di autorizzazione a contrarre matrimonio in presenza di divieto temporaneo (art. 89 c.c.);

- decreto del Tribunale di ammissione al matrimonio del minore d'età. 

 TEMPI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

 Il certificato di eseguite pubblicazioni/nullaosta al matrimonio religioso valido agli effetti civili può essere rilasciato a partire dal quarto giorno successivo all'avvenuta esposizione.

 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

 - D.P.R. 3.11.2000 N. 396

"Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2 comma 12 della legge 15 maggio 1997 n. 127"

 - CODICE CIVILE artt. 84 e segg

 

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Regime patrimoniale dei coniugi

Il matrimonio instaura automaticamente il regime patrimoniale della comunione legale dei beni.
I coniugi possono però scegliere il regime della separazione dei beni:
- al momento della celebrazione del matrimonio, rendendo apposita dichiarazione al celebrante (Ufficiale di Stato Civile, Parroco o altro Ministro del Culto)
- prima del matrimonio, a mezzo di apposita convenzione stipulata avanti ad un notaio (la convenzione deve essere prodotta all'ufficiale di Stato Civile al momento della celebrazione o della trascrizione del matrimonio)
- successivamente al matrimonio, con convenzione stipulata avanti ad un notaio

Il regime patrimoniale determina la regolamentazione giuridica degli acquisti effettuati dai coniugi durante il rapporto matrimoniale :

- Comunione legale è il regime patrimoniale dei beni, introdotta dalla riforma del diritto di famiglia del 1975, che si applica automaticamente se i coniugi non optano per un regime diverso.
Comporta che i beni acquistati dai coniugi insieme o individualmente entrino a far parte di un unico patrimonio comune ai due coniugi, i quali, indipendentemente dall'apporto reale di ognuno, ne sono proprietari al 50%. Sono esclusi dalla comunione i beni acquistati precedentemente al matrimonio e i beni personali elencati nell'art. 179 del Codice Civile.

- Separazione dei beni comporta che ciascun coniuge conserva la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio e ne mantiene il godimento e l'amministrazione esclusiva

N.B. per qualsiasi cambiamento del regime patrimoniale, dopo il matrimonio, occorre rivolgersi ad un notaio per la stipulazione di un'apposita convenzione.
La convenzione verrà poi trasmessa dal notaio all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione del matrimonio, ai fini dell'annotazione sull'atto di matrimonio.

REGIME PUBBLICITARIO E CERTIFICAZIONE
La legge italiana subordina l'opponibilità ai terzi della scelta del regime di separazione dei beni e di eventuali convenzioni matrimoniali modificative del regime patrimoniale legale (es. costituzione fondo patrimoniale, comunione convenzionale) ad apposita annotazione da riportare sull'atto di matrimonio.
Del pari gli eventi che determinano lo scioglimento della comunione legale vengono annotati sull'atto di matrimonio, sulla base di apposita comunione inviata dal Tribunale (es. sentenza di separazione personale sentenza di "divorzio")
Gli effetti rispetto ai terzi, si producono solamente dalla data dell'annotazione sull'atto di matrimonio.
Qualora sia necessario provare il regime patrimoniale dei coniugi occorre peraltro richiedere un estratto riassuntivo dell'atto di matrimonio, che riporta le annotazioni suddette, con gli estremi essenziali degli atti che producono le variazioni al regime della comunione legale dei beni.
Per quanto attiene alle singole clausole delle convenzioni e allo specifico contenuto delle sentenze, occorre invece rispettivamente rivolgersi al notaio rogante o acquisire presso i Tribunale copia della sentenza.

N.B. il regime automatico della comunione legale dei beni non viene annotato sull'atto di matrimonio

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
CODICE CIVILE
artt. da150 a 230 cosi come modificati dalla L. 19.5.1975 n. 151 (Riforma del Diritto di famiglia)

D.P.R. 3.11.2000 N. 396
"Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2 comma 12 della legge 15 maggio 1997 n. 127"

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Celebrazione matrimonio civile

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Se entrambi gli sposi sono residenti fuori Sant'Agata Li BAttiati, occorre presentare la delega rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile che ha effettuato le pubblicazioni
Per il matrimonio in imminente pericolo di vita (in extremis) è necessario presentare un certificato medico che attesti l'imminente pericolo di vita dello/a sposo/a.
L'Ufficiale di Stato Civile si recherà con il segretario Comunale nel luogo in cui si trova lo/a sposo/a per celebrare il matrimonio, alla presenza di 4 testimoni.
In questo caso non sono necessarie le pubblicazioni.

TEMPI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Il matrimonio può essere celebrato non prima di 4 e non dopo 180 giorni dal compimento (affissione) delle pubblicazioni di matrimonio
Il giorno e l'orario vanno comunque concordati con congruo anticipo con l'Ufficio di Stato Civile - Servizio Matrimoni

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Matrimonio del cittadino straniero in Italia


I cittadini stranieri possono validamente contrarre matrimonio in Italia secondo il rito civile italiano o con rito religioso valido agli effetti civili, secondo i culti ammessi nello Stato.
Nel caso del cittadino straniero residente in Italia, la celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle pubblicazioni, da richiedere all’Ufficio di stato Civile del Comune di residenza anagrafica.

Il nulla-osta
Essendo le condizioni per contrarre matrimonio regolate dalla legge nazionale del Paese di appartenenza, il documento fondamentale per la celebrazione del matrimonio dello straniero in Italia è il Nulla-Osta, rilasciato dalla competente Autorità del Paese d’origine.
In base a specifici accordi e convenzioni internazionali per alcuni cittadini stranieri vigono condizioni diverse (si veda il punto successivo).
Il nulla-osta deve attestare che non esistono impedimenti al matrimonio secondo le leggi del Paese di appartenenza e deve chiaramente indicare i seguenti dati: nome, cognome, data e luogo di nascita, paternità e maternità, cittadinanza, residenza e stato libero; deve inoltre riportare che lo straniero può contrarre matrimonio in Italia con il cittadino italiano (seguono le generalità).
Può essere rilasciato:
- Dall’Autorità Consolare in Italia; in questo caso la firma del Console deve essere legalizzata preso la Prefettura italiana competente
Oppure
- Dall’Autorità competente del proprio Paese; in questo caso il documento deve essere legalizzato dal Consolato o dall’Ambasciata italiana all’estero

Per informazioni in merito alla legalizzazione di atti e certificati vedi scheda relativa:

Nota bene:
Il Nulla-Osta non può essere sostituito né da un semplice certificato di stato libero rilasciato dall'Autorità estera né da autocertificazione
Onde evitare contrattempi è consigliabile verificare sempre che le generalità riportate sul nullaosta coincidano esattamente con quelle indicate sul passaporto

Convenzione di Monaco del 5.9.1980 relativa al certificato di capacità matrimoniale
Prevede la possibilità di sostituire il Nulla-Osta con un certificato di capacità matrimoniale, esente da legalizzazione, che viene rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza del proprio Paese.
Gli Stati che hanno aderito alla Convenzione sono:
- Austria
- Belgio
- Germania
- Grecia
- Lussemburgo
- Olanda
- Portogallo
- Spagna
- Svizzera
- Turchia

Cittadini statunitensi
Al posto del Nulla-Osta vengono richiesti i seguenti documenti:
1. atto di notorietà attestante che, per le leggi cui il cittadino è sottoposto nel proprio Paese può contrarre matrimonio.
Per tale atto occorre presentarsi con due testimoni avanti ad un’autorità italiana competente ( Cancelleria del Tribunale, Notaio, Autorità Consolare italiana all'estero)
2. dichiarazione giurata resa presso il Consolato Statunitense in Italia. La firma del Console deve essere legalizzata presso la Prefettura competente.

Cittadini australiani
In sostituzione del Nulla-Osta sono richiesti i seguenti documenti:

A) dichiarazione giurata resa dal cittadino australiano alla competente Autorità consolare australiana in Italia, dalla quale deve risultare che giuste le leggi a cui è soggetto in Australia, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia. La firma del Console deve essere legalizzata presso la competente Prefettura.

B) Documenti (atto di nascita, certificato di stato libero) rilasciati dalle competenti Autorità in Australia dai quali risulti la prova che giuste le leggi a cui l’interessato è soggetto in Australia, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia.

Qualora i documenti di cui alla lettera B) non siano disponibili, l’interessato deve presentare un atto notorio (consiste in una dichiarazione giurata resa dall’interessato in presenza di quattro testimoni) fatto davanti all’Ufficiale dello Stato Civile italiano, da cui risulti che in base alle leggi vigenti in Australia, nulla osta al matrimonio che egli intende contrarre in Italia.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

1. Passaporto o documento di identità personale (permesso di soggiorno per presa visione)
2. Nulla-Osta (o documenti di cui sopra )
3. Nel caso dello straniero residente in Italia, la certificazione relativa a residenza, cittadinanza e stato libero, è acquisita d'ufficio.
N.B. Occorre anche l’atto di nascita rilasciato dal Paese d’origine, tradotto e legalizzato, nel caso in cui il Nulla-Osta di cui al punto 2 non contenga i dati relativi alla nascita, alla paternità e maternità


MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Se entrambi gli sposi sono cittadini stranieri, e non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete sia al momento della presentazione dei documenti sia all’atto dell’eventuale richiesta di pubblicazioni e della celebrazione del matrimonio.


CONTRIBUZIONE

Ogni documento rilasciato dall’Autorità straniera viene assoggettato all’imposta di bollo pari a 14,62 euro. Così pure è soggetto all’imposta di bollo l’atto di pubblicazione di matrimonio.


TEMPI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

E' indispensabile che gli interessati contattino l'Ufficio di Stato Civile con congruo anticipo rispetto alla data prevista per il matrimonio. Completata l'acquisizione della necessaria documentazione, verrà fissato un appuntamento per l’eventuale richiesta di pubblicazione  e per la celebrazione del matrimonio  .


NORMATIVA DI RIFERIMENTO

CODICE CIVILE art.. 116

LEGGE N. 1195 DEL 13.10.1965
- "Scambio di note tra l’Italia e gli Stati Uniti d’America relativo ai matrimoni celebrati in Italia da cittadini degli Stati Uniti d’ America"

LEGGE n. 950 del 19.11.1984
"Convenzione relativa al rilascio di un certificato di capacità matrimoniale adottata a Monaco il 5 settembre 1980"

LEGGE n. 218 del 30.5.1995
- " Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato" art. 27

D.P.R. 3.11.2000 N. 396
"Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2 comma 12 della legge 15 maggio 1997 n. 127"

LEGGE N. 233 DEL 27.09.2002
" Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell’Australia sugli atti di stato civile da prodursi da parte di cittadini australiani che intendono contrarre matrimonio in Italia, effettuato a Roma il 10 febbraio e 11 aprile 2000.